La nomina di un amministratore dell’eredità può rivelarsi indispensabile in molte situazioni, soprattutto quando una successione presenta aspetti internazionali. Il Regolamento (UE) 650/2012 disciplina la competenza e la legge applicabile nelle successioni transfrontaliere, prevedendo che, in alcuni casi, il foro competente a decidere possa applicare una legge straniera come legge della successione. Ma come si procede se, secondo la legge del Paese competente, è obbligatorio nominare un amministratore, mentre la legge successoria è quella di un altro Stato? Vediamo come l’art. 29 del Regolamento risolve questa complessa interazione, soffermandoci su modalità e poteri dell’amministratore.

Il quadro normativo: il Reg. (UE) 650/2012 e l’art. 29
Il Regolamento (UE) 650/2012 ha rivoluzionato la disciplina delle successioni internazionali, introducendo regole unificate per decidere:
chi è competente (il “foro successorio”), individuato di regola dallo Stato di ultima residenza abituale del defunto (art. 4);
quale legge si applica all’intera successione (lex successionis), in genere la stessa dello Stato di ultima residenza abituale, salvo scelta di legge diversa compiuta dal defunto (art. 22).
Talvolta, però, la legge chiamata a regolare la successione può non coincidere con quella del Paese i cui giudici sono competenti.
Immaginiamo Tizio, cittadino francese, residente in Italia, che nel proprio testamento scelga la legge francese per la sua successione. Alla sua morte, la competenza giurisdizionale spetterà agli organi italiani (foro del luogo di residenza abituale), ma la legge successoria sarà quella francese.
Quando è obbligatoria la nomina dell’amministratore dell’eredità
Alcuni ordinamenti prevedono che, in certe condizioni (ad esempio, presenza di minori o di interessi da tutelare, oppure su richiesta dei creditori), si debba nominare un amministratore dell’eredità. L’art. 29, comma 1, del Reg. (UE) 650/2012 stabilisce che:
“Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti […], e la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono […] nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale […].”
Dunque, se il defunto ha scelto la legge francese come legge di successione, ma il foro italiano (competente) prevede la possibilità o l’obbligo di nominare un amministratore, i giudici italiani potranno procedere alla nomina secondo il diritto interno italiano.
I poteri dell’amministratore: legge del foro o legge successoria?
Una volta nominato, l’amministratore deve capire quali sono i suoi poteri. L’art. 29, comma 1, aggiunge che egli “è abilitato a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione.” Ciò significa che:
Legge del foro: regola la nomina stessa dell’amministratore (soggetti che possono essere nominati, procedura, eventuali requisiti).
Legge applicabile alla successione: stabilisce le regole materiali sui poteri dell’amministratore. Per esempio, come si ripartiscono i beni, quali sono i diritti dei creditori, ecc.
Tuttavia, il Regolamento contempla la possibilità che la legge straniera (applicabile alla successione) non preveda “poteri sufficienti” per conservare il patrimonio ereditario o tutelare i creditori.
In tal caso, l’organo giurisdizionale del foro può accordare “poteri residuali” all’amministratore, prendendoli dal proprio ordinamento interno.
Esempio pratico
Tornando all’esempio di Tizio (cittadino francese, legge di successione francese, foro italiano), se la legge francese non includesse strumenti adeguati per proteggere i beni o i diritti dei creditori, il giudice italiano potrebbe autorizzare l’amministratore a esercitare alcuni poteri aggiuntivi previsti dal diritto italiano (ad esempio, la facoltà di vendere determinati beni per pagare i debiti).
Tuttavia, l’amministratore, nell’esercizio di tali poteri “aggiuntivi”, deve rispettare la legge successoria straniera per tutto ciò che riguarda la proprietà dei beni, la responsabilità per debiti ereditari e i diritti dei beneficiari (art. 29, comma 2, 3° cpv.).
Limiti e principi di coordinamento
Il Reg. (UE) 650/2012 cerca un delicato equilibrio tra i diversi ordinamenti nazionali. La regola è che il foro competente ad amministrare la successione, qualora sia necessario (o obbligatorio) nominare un amministratore, lo fa secondo le proprie norme procedurali, ma i poteri sostanziali dell’amministratore derivano dalla legge della successione:
Necessità di tutela: se la legge straniera applicabile alla successione non fornisce strumenti adeguati, il giudice può attingere alla propria legge come “soluzione residuale”.
Rispetto dei diritti ereditari: l’amministratore non può derogare alle regole fondamentali imposte dalla lex successionis sulla ripartizione dei beni, sulle responsabilità per i debiti ereditari o sul diritto di accettare o rinunciare all’eredità.
Uniformità: tali disposizioni servono a garantire che, nonostante la pluralità di leggi in gioco, si applichi un sistema coerente, evitando vuoti di tutela o conflitti.
Conclusioni: un meccanismo di coordinamento tra foro e legge successoria, per l'eredità straniera.
In sintesi, il Regolamento (UE) 650/2012 consente di nominare un amministratore dell’eredità conformemente alle norme del Paese competente, anche se la legge successoria è straniera. L’amministratore eserciterà i poteri definiti in primis dalla legge applicabile alla successione; tuttavia, se questa non prevede strumenti adeguati per proteggere i beni o i creditori, il giudice del foro potrà integrare tali poteri con il proprio diritto. Questo meccanismo di coordinamento assicura che l’eredità non rimanga priva di gestione e che i creditori e i beneficiari siano tutelati, pur nel rispetto della volontà del defunto e della legge da lui prescelta o designata dal Regolamento.
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