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Ex Re Certa: L’eccezione che trasforma un singolo bene in una quota ereditaria

  • sofiazanelotti
  • 12 minuti fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Chi studia successioni si imbatte presto in una regola apparentemente semplice: l’erede riceve l’intero patrimonio (o una quota astratta) mentre il legatario ottiene singoli beni. A complicare lo schema interviene però l’articolo 588, secondo comma, del Codice civile, che riconosce la cosiddetta institutio ex re certa. Con questa formula latina indichiamo il caso in cui il testatore, pur indicando uno o più beni determinati, intende in realtà attribuire una quota ereditaria e non un semplice legato. In sostanza, il bene nominato non è un dono isolato ma rappresenta la porzione di patrimonio riservata al beneficiario.

ex re certa

Capire la volontà del testatore al di là delle parole

Se il testamento dice «lascio tutti i miei immobili a Mevio» la forma è quella di un elenco di beni, ma la sostanza rivela un’istituzione ereditaria: Mevio diventa erede di tutto il comparto immobiliare, considerato quota del patrimonio complessivo. Lo stesso vale se il testatore specifica «attribuisco in funzione di quota a Tizio il mio appartamento di Milano».


Qui la parola quota scioglie ogni dubbio, ma nella pratica la volontà può emergere anche da indizi meno espliciti: il valore del bene rispetto all’attivo complessivo, la struttura del documento, eventuali riferimenti esterni conosciuti dai familiari. L’interpretazione, dunque, punta sempre al significato reale voluto dal de cuius, non all’etichetta formale che egli ha usato.


Perché è decisivo distinguere erede da legatario

La qualifica incide su diritti e obblighi. L’erede risponde dei debiti ereditari (salvo beneficio d’inventario), partecipa alla divisione, può agire con la petizione d’eredità. Il legatario, invece, riceve un vantaggio circoscritto e non è gravato dalle passività. Individuare correttamente la ex re certa significa sapere chi deve pagare i creditori, chi può rinunciare, chi concorre alle quote di legittima e chi è escluso.


Come si calcola la quota quando il bene è “la misura” dell’eredità

La difficoltà pratica nasce quando il testatore assegna il bene senza dichiarare la percentuale di eredità che rappresenta. La giurisprudenza oscilla tra due orientamenti.

C’è chi calcola la quota sul patrimonio esistente alla data del testamento, con effetto “espansivo”: se l’asse cresce tra la stesura e la morte, il destinatario ottiene anche la sua parte delle nuove acquisizioni. La tesi oggi preferita, però, è quella che valuta la quota al momento dell’apertura della successione: il beneficiario resta titolare solo dei beni indicati, e ciò che il testatore non ha nominato confluisce nella successione legittima. In mancanza di indicazioni chiare, questa seconda soluzione appare più coerente con l’idea che il testatore abbia voluto limitare l’attribuzione ai beni menzionati.


Cosa succede se il bene indicato non c’è più

Può capitare che, tra testamento e decesso, il bene sia venduto o non faccia più parte del patrimonio. In tal caso l’attribuzione si estingue o si riduce, perché prevale la volontà del testatore di identificare in quel bene la misura della quota. Se, per esempio, Caio è istituito erede “in funzione di quota” dei due terzi attraverso i beni 1 e 2, ma il bene 1 viene alienato prima della morte del testatore, l’assegnazione si riduce proporzionalmente oppure si estingue, seguendo l’analogia con la revoca del legato per alienazione (art. 686 c.c.). Ne consegue che la parte non più attribuibile confluirà nella successione legittima o sarà riparametrata sugli altri beni.


Un’equilibrata regola di interpretazione, ex re certa

Di fronte a formule dubbie, dottrina e giurisprudenza tendono a privilegiare la lettura meno onerosa per chi deve eseguire il testamento e pagare i debiti, cioè la qualificazione come legato. Tuttavia, là dove emergano elementi concreti che mostrano l’intenzione di assegnare una quota di eredità, l’institutio ex re certa prevale e il successore diventa erede a tutti gli effetti.


In sintesi

L’articolo 588, secondo comma, conferma che nel diritto delle successioni contano i fatti più delle parole: un bene specifico può nascondere una quota ereditaria se il testatore lo ha scelto come “metro” della sua volontà. Comprendere e applicare correttamente la regola è cruciale per evitare liti, ripartire equamente gli oneri e rispettare davvero l’ultima volontà del defunto. Lo studio ForLife segue ogni passaggio interpretativo, dall’analisi del valore dei beni alla definizione delle quote, per garantire che il patrimonio sia devoluto nel modo più fedele possibile alle intenzioni del testatore. Prenota ora un appuntamento e visita il nostro sito www.forlifesrl.com

 
 
 

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