L'imposta sulle successioni è una imposta che colpisce il trasferimento della proprietà e di altri diritti su beni mobili e immobili, a seguito della morte del titolare. Sui beni immobili, inoltre, sono dovute l'imposta di trascrizione e catastale. Senza dimenticare i tributi speciali.
L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta, secondo il seguente schema:
coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia;
tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.
In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00.
L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando il modello F23. Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
Come altri tributi, anche l’imposta di successione può essere rateizzata. In tal caso il contribuente, che è tenuto a richiedere la dilazione contestualmente al versamento della prima rata (permane il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione), può eseguire un pagamento pari al 20% di quanto dovuto, e rateizzare il restante importo in 8 rate trimestrali, ovvero in 12 rate se l’importo è superiore a € 20.000. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a € 1.000.
Il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo, con relative sanzioni e interessi (vale, come in analoghi casi di riscossione, il principio di “lieve inadempimento”, che non invalida la dilazione: è tale il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni , o per un importo inferiore al 3 % della rata, e comunque inferiore ad € 10.000).
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